Convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Chi coabita stabilmente ed è unito da legami affettivi di coppia può costituire ufficialmente una convivenza di fatto


A chi è rivolto

La legge 76 del 20/05/2016, consente di costituire una convivenza di fatto a due persone maggiorenni (anche dello stesso sesso), purché siano:

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
  • coabitanti,
  • iscritte sul medesimo stato di famiglia.

 

Per poter costituire una convivenza di fatto gli interessati non devono essere legati tra loro o con altre persone da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione. Le convivenze di fatto vengono costituite presso il Comune di residenza.

Descrizione

La convivenza di fatto consente a soggetti conviventi, senza legami di parentela, ma con legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e senza legami matrimoniali o di unioni civili con altri soggetti, di acquisire diritti reciproci di assistenza o materiali, previsti dalla normativa in vigore.

Come fare

Per costituire la convivenza di fatto, è necessario che le persone interessate presentino un' apposita dichiarazione  sottoscritta da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità.
La dichiarazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:

  • via mail all'indirizzo: anagrafe@comune.cefalu.pa.it
  • con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Cefalù - Ufficio Anagrafe – Corso Ruggero 139- 90015 Cefalù
  • via Pec: protocollo@ pec.comune.cefalu.pa.it

Cosa serve

Se in possesso dei requisiti normativi, per costituire una convivenza di fatto è sufficiente presentare

  • • dichiarazione sottoscritta da entrambi • copia dei documenti d’identità.

Cosa si ottiene

I conviventi di fatto, dopo aver presentato la dichiarazione di convivenza, potranno ottenere un certificato che attesti la condizione di conviventi di fatto. La convivenza di fatto potrà anche essere autocertificata dai diretti interessati nel caso di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi. Tale contratto potrà disciplinare l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo, nonché il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Tempi e scadenze

Una volta presentata la dichiarazione l'ufficio provvede a verificarne i requisiti e procede alla registrazione della convivenza di fatto.

In caso di persone non ancora iscritte sul medesimo stato di famiglia e che non abbiano ancora la stessa residenza, la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza.  In questo caso, la costituzione della convivenza di fatto sarà subordinata all'esito positivo degli accertamenti d'ufficio predisposti per la residenza.

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Ulteriori informazioni

Graduatorie di accesso

In base alle attuali disposizioni normative i conviventi di fatto che hanno fatto registrare in anagrafe l’atto stilato alla presenza del notaio o dell’avvocato:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  • possono designare l’altro quale rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  • hanno diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  • succedono nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte di una delle due parti che sia anche conduttore dell'immobile o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  • hanno diritti nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  • vedono ampliate le facoltà riconosciute nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);

 

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Servizi Demografici

Corso Ruggero, 139

Argomenti:

Pagina aggiornata il 17/06/2025

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