Nel caso in cui una o entrambe le persone che intendano unirsi civilmente siano cittadini stranieri è necessario presentare all’Ufficio Stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso, nonché le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, residenza e stato civile). La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura, qualora non vi fossero convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione.
Una volta ricevuta la richiesta, l’Ufficio di Stato civile provvederà a contattare gli interessati per concordare la data di verbalizzazione dell'istanza iniziale. In quella sede entrambe le parti renderanno le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile, indicando anche la data concordata per la celebrazione dell’unione, che avverrà non prima di 15 giorni.
- Per quanto riguarda invece il regime patrimoniale, le parti possono optare per la comunione dei beni o in alternativa, con specifica dichiarazione, per la separazione dei beni.